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La Cassazione su Francesco Casella: «Le dichiarazioni di Porcaro vanno valutate»

L'imputato, coinvolto nel processo Reset, si trova in carcere da quasi due anni. L'allora collaboratore di giustizia lo aveva escluso da ogni associazione mafiosa. Il Riesame di Catanzaro dovrà pronunciarsi di nuovo su questo aspetto

La Cassazione su Francesco Casella: «Le dichiarazioni di Porcaro vanno valutate»

Con ordinanza del 12 settembre 2023, il Tribunale del Riesame di Catanzaro avevarigettato l’appello ex art. 310 cod. proc. pen., confermando l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro. Quest’ultimo aveva respinto l’istanza di revoca o sostituzione della misura di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti di Francesco Casella in relazione al reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. Casella, imputato nel processo Reset, aveva presentato ricorso per Cassazione tramite i difensori di fiducia Fabio Bonofiglio e Vincenzo Guglielmo Belvedere.

I motivi del ricorso di Francesco Casella

La difesa di Francesco Casella sosteneva che il Tribunale del Riesame non avesse preso in considerazione i verbali delle dichiarazioni rese dall’allora collaboratore di giustizia Porcaro Roberto il 30 maggio 2023. La difesa aveva depositato questi verbali il 6 settembre 2023, considerandoli elementi nuovi. Il Tribunale, però, li ha ignorati, ritenendo che non rientrassero nell’ambito di cognizione del giudice dell’appello cautelare. Secondo la difesa di Francesco Casella, il Tribunale avrebbe dovuto esaminare tali verbali, poiché sopravvenuti e strettamente connessi alla carenza di gravità indiziaria lamentata con la richiesta di revoca della misura. Porcaro aveva infatti affermato che Casella non era coinvolto nelle dinamiche associative e che il suo collegamento con il gruppo degli “zingari” riguardava esclusivamente la vicenda del terreno di Tonino Russo.

Quadro indiziario mutato

La difesa di Casella aveva evidenziato con l’atto d’appello che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Barone Ivan e Palmieri Anna mutavano sensibilmente il quadro indiziario. Il Tribunale, tuttavia, ha ritenuto infondata questa tesi, sostenendo che dalle dichiarazioni emergesse comunque l’appartenenza di Casella alla confederazione ‘ndranghetista delineata dalla pubblica accusa, anche se in un sottogruppo diverso da quello indicato nell’imputazione. La difesa di Casella aveva contestato questa valutazione, ritenendo illogico che dichiarazioni contraddittorie e che lo inseriscono in un diverso gruppo criminale non influiscano sul quadro indiziario.

La difesa di Casella ha affermato che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, unico elemento su cui si basa la misura cautelare, siano discordanti e non rappresentino un coinvolgimento chiaro nel sodalizio criminale.

Le conclusioni del Procuratore Generale

Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, aveva richiesto di annullare con rinvio il provvedimento impugnato. La difesa di Francesco Casella aveva presentato nuovi motivi specificando quanto già rassegnato nel primo motivo del ricorso principale, anche alla luce della sopravvenuta pronuncia della Cassazione del 30 novembre 2023.

Francesca Casella, cosa scrive la Cassazione

Secondo la Corte di Cassazione, il tribunale del Riesame di Catanzaro non ha considerato le dichiarazioni di Porcaro, poiché i verbali erano stati prodotti solo con la memoria difensiva del 6 settembre e non con i motivi di appello. Secondo il Tribunale, questa circostanza rendeva i verbali inutilizzabili per la decisione. Tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che nel giudizio di appello cautelare, possono essere prodotti elementi probatori nuovi, nel rispetto del contraddittorio e del principio di devoluzione.

Due orientamenti giurisprudenziali si erano formati riguardo all’ambito della cognizione del giudice dell’appello cautelare:

  • Un primo orientamento sosteneva che il Tribunale del riesame è vincolato dall’effetto devolutivo dell’impugnazione e privo di poteri istruttori, dovendo riattivare la sequenza procedimentale prevista dall’art. 299 cod. proc. pen. per valutare i nova probatori.
  • Un secondo orientamento riteneva che il giudice ad quem avesse tutti i poteri ab origine rientranti nella competenza funzionale del primo giudice, potendo decidere anche su elementi successivi rispetto a quelli utilizzati dall’ordinanza impugnata.

Risoluzione del contrasto da parte delle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto affermando che nel giudizio di appello cautelare, celebrato con l’osservanza dei termini previsti dall’art. 127 cod. proc. pen., possono essere prodotti elementi probatori nuovi. L’esigenza di garantire la sintonia tra l’intervento cautelare e la realtà sottostante risulta incompatibile con la preclusione ipotizzata dal primo orientamento. Tale preclusione impone irragionevolmente di riattivare la sequenza procedimentale per valutare i nova probatori.

L’annullamento del provvedimento

Alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, risulta evidente la fondatezza del primo motivo di ricorso. L’appello cautelare di Casella attaccava il quadro indiziario relativo alla partecipazione al sodalizio criminale e gli elementi nuovi prodotti dalla difesa si inserivano pienamente in tale linea difensiva. Il Tribunale avrebbe dovuto valutare le dichiarazioni di Porcaro insieme agli altri elementi addotti dalla difesa per verificare se essi facessero venire meno il grave quadro indiziario posto a base della misura cautelare in atto.

Il Tribunale di Catanzaro, quindi, dovrà esaminare nuovamente l’istanza alla luce dei verbali delle dichiarazioni rese da Roberto Porcaro e degli altri elementi presentati dalla difesa.

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